Senato
Disegno
di legge 2663
(testo
presentato)
* * *
ONOREVOLI SENATORI
La storia ci ha tramandato anacronistiche divisioni
territoriali-amministrative, che al tempo della loro attuazione
soggiacevano ai più disparati principi e criteri di
formulazione; spesso l'accorpamento di determinati comuni in
province ha seguito solamente logiche e motivazioni dettate da
situazioni contingenti che manifestano, ora, tutte le loro
intrinseche contraddizioni.
In effetti, vi sono province che si perdono nel nome altisonante
del capoluogo; vi sono, al contrario, aree provinciali che
derivano o vengono associate a determinati caratteri naturali o
creati dall'uomo, che assumono rilievo particolare,in quanto
acquista importanza non tanto una singola città o località, ma
l'intero territorio della provincia.
E ciò perché storicamente l'Italia é il risultato di culture,
tradizioni, economie, territori rafforzatisi e consolidatisi
intorno a "mille campanili".
Nella storia, poi, la provincia ha rappresentato anche la
suddivisione per ragioni politico-militari a seguito di
conquiste, annessioni, concessioni tra regnanti di determinati
territori e, pertanto, non aveva grande importanza l'omogeneità
culturale, quanto la funzionalità di amministrazione e di
governo.
Un caso esemplare é rappresentato proprio dall'istituzione delle
province di Littoria (oggi Latina) e Frosinone, determinate
dall'accorpamento di un vasto territorio al Lazio, che per questo
motivo é storicamente e geograficamente considerata una
"regione indefinibile".
E ciò, soprattutto, in ragione delle sue origini, considerato
che il Lazio si formò nella sua attuale delimitazione
territoriale tra il 1926 e il 1928 appunto con la sottrazione
alla Campania del territorio situato alla sinistra del fiume
Liri-Garigliano, comprendente il S'orano, la Valle di Comino, il
Cassinate e tutta l'area del Golfo Formia-Gaeta, il tutto parte
integrante di Terra di Lavoro, territorio per molti secoli
appartenuto al Regno di Napoli e al Regno delle due Sicilie.
Pertanto, la zona compresa tra Sora e Cassino venne
"aggiunta" alla Ciociaria propriamente detta,
costituendo cosí la provincia di Frosinone, che, secondo il
primo decreto del 6 dicembre 1926 doveva avere uno "sbocco
al mare", in quanto avrebbe dovuto includervi la fascia
litorale compresa tra Terracina e Minturno.
Ma in seguito, per tutta una serie di motivi, il decreto fu
modificato più volte, per cui la provincia di Frosinone assunse
i suoi attuali confini.
La provincia di Frosinone, perciò, venne creata per
amministrare, piuttosto che per unione, omogeneità e naturale
gravitazione intorno al capoluogo.
Ora, il ruolo ingombrante e la spinta propulsiva di Roma ha di
fatto favorito le aree ad essa contigue a Nord delle province di
Frosinone e di Latina, provocando un processo di
marginalizzazione a danno del Lazio meridionale.
Il disorganico sviluppo che si é localizzato lungo la dorsale
autostradale Roma-Napoli ha aggravato la situazione sociale ed
economica delle zone interne (S'orano e Valle di Comino) e quelle
litorali (Golfo Formia-Gaeta), che, invece, attraverso il
Cassinate sono storicamente, geograficamente e orograficamente
legate da un comune processo "trasversale" in un'area
vasta ricompresa tra il Parco nazionale d'Abruzzo e il Mar
Tirreno.
Pertanto, nasce la necessità e l'urgenza di istituire la nuova
provincia del Lazio meridionale, la cui caratteristica principale
consiste nella "tripolarità", in quanto il suo
territorio é composto di tre vaste aree con tre città di
riferimento: Sora, Cassino, Gaeta, con Cassino in posizione
baricentrica.
Attualmente, il territorio del Lazio meridionale é interessato
all'attuazione di un processo di superamento dei
"campanilismi"; nel S'orano, in particolare, si é
svolto il 21 aprile 1991 il referendum consultivo per
istituire il nuovo comune di Lirinia, risultante dalla fusione
dei comuni di Sora, Isola del Liri, Arpino, Castelliri,
Broccostella.
Anche nel Cassinate e nel Basso Pontino é in corso lo stesso
processo, facendo cosí emergere plasticamente la configurazione
tripolare della istituenda provincia del Lazio Meridionale.
Il disegno di legge del Governo n. 1388, all'esame della
Commissione affari costituzionali del Senato, incentiva
fortemente tale processo, in quanto prevede, nel caso di
"eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione
conseguente alla fusione dei comuni una riduzione, nella misura
massima del 50 per cento, dell'onere fiscale gravante sulla
popolazione interessata".
É nella fase di definitiva realizzazione l'infrastruttura viaria
a veloce scorrimento Sora-Atina-Cassino-Formia-Gaeta, che
attraversa trasversalmente il territorio del Lazio meridionale,
in modo parallelo al percorso tracciato dal fiume
Liri-Garigliano, facendo di Gaeta il naturale "sbocco al
mare" e l'area portuale di un vasto territorio.
A questa enorme potenzialità fanno da supporto fondamentale
l'Abbazia di Montecassino, l'Università del Basso Lazio,
l'ipotizzato traforo Campoli Appennino-Pescasseroli, l'eventuale
interporto di Cassino, la navigabilità del Garigliano, il
moderno polo sanitario del Sorano.
Il processo riformatore in atto non può non tener conto delle
ragioni storiche, geografiche, sociali ed economiche che sono
alla base della richiesta di istituire la nuova provincia del
Lazio meridionale, che é stata già oggetto nel passato di
analoghe iniziative parlamentari, le quali non furono sostenute
validamente, in quanto erano connotate da un eccessivo
"verticismo" e private della necessaria spinta delle
popolazioni interessate.
Ora, la riforma Bassanini unitamente al disegno di legge del
Governo n. 1388, il dibattito in corso nei comuni, finalizzato,
nel rispetto delle vocazioni dei tre poli sopraspecificati, a
stabilire l'equa dislocazione degli uffici periferici da parte
delle amministrazioni statale e locali, richiedono il preventivo
intervento legislativo del Governo, ai sensi dell'articolo 63
della legge 8 giugno 1990, n. 142, atto preliminare
indispensabile alla riapertura dei termini per istituire la nuova
provincia del Lazio Meridionale.
DISEGNO DI LEGGE |
|
Art.
1. 1. Il
territorio situato alla sinistra del fiume
Liri-Garigliano, ricompreso tra il Parco nazionale
d'Abruzzo e il Basso Pontino, costituisce, in
corrispondenza ai suoi caratteri geografici, anagrafici e
storici, la provincia del Lazio meridionale. |
|
Art. 2. 1. Il
Governo, ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno
1990, n. 142, é delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per l'istituzione della nuova
provincia del Lazio meridionale, costituita, secondo il
principio della "tripolarità", dai poli
intercomunali del Sorano, del Cassinate e del Basso
Pontino, aventi il baricentro in Cassino che ne diventa
conseguentemente capoluogo. |
|
Art. 3. 1. La
provincia del Lazio meridionale é costituita dai comuni
di: Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina,
Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli
Appenino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri,
Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice,
Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri,
Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Pastena,
Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano,
Pignataro Iteramna, Pontecorvo, Posta Fibreno, Rocca
d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato
Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico,
Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano,
Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, San
Vittore del Lazio, Settefrati, Sora, Terelle, Vallemaio,
Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia,
Viticuso, Campodimele, Castelforte, Formia, Gaeta, Itri,
Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia,
Ventotene. |
|
Art. 4. 1. Le
province di Frosinone e Latina, entro il termine di tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, procedono alla ricognizione delle proprie
dotazioni organiche del personale e deliberano lo stato
di consistenza dei propri patrimoni ai fini delle
conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposito
atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla
popolazione trasferiti alla nuova provincia del Lazio
meridionale. |
|
Art. 5. 1. Nello
stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono
determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi
elettorali delle tre province, ai sensi dell'articolo 9
della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive
modificazioni. |
|
Art. 6. 1.
Ciascuna amministrazione dello Stato trasferisce nella
nuova provincia, ai sensi delle legge 15 marzo 1997, n.
59, i propri uffici periferici al fine di garantire il
decentramento e l'efficienza amministrativa, ferma
restando la relativa spesa a carico del bilancio dello
Stato. |
|
Art. 7. 1. In
relazione agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge é istituito un apposito capitolo nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. |
|
Art. 8. 1. Il
termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8
giugno 1990, n. 142, é differito fino al 31 dicembre
1998. |
|
Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
IL TERRITORIO DELLA NUOVA PROVINCIA
Testi dei
disegni di legge
URL: http://www.senato.it/att/ddl/a2663p.htm
Ultimo aggiornamento: Tuesday, 23-Dec-97 16:30:50